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Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)
del 20 giugno 2014 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 31
1 La domanda di naturalizzazione o reintegrazione di minorenni può essere presentata solo dal loro rappresentante legale.
2 A partire dall’età di 16 anni, i minorenni devono esprimere per scritto la loro volontà di acquisire la cittadinanza svizzera.