Legge federale
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Art. 35
1 Le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono riscuotere emolumenti nell’ambito della procedura di naturalizzazione o reintegrazione o della procedura di annullamento di entrambe. 2 Gli emolumenti possono al massimo coprire le spese procedurali. 3 Per le procedure di sua competenza, la Confederazione può esigere il versamento anticipato degli emolumenti. |