Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)
del 20 giugno 2014 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 35
1 Le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono riscuotere emolumenti nell’ambito della procedura di naturalizzazione o reintegrazione o della procedura di annullamento di entrambe.
2 Gli emolumenti possono al massimo coprire le spese procedurali.
3 Per le procedure di sua competenza, la Confederazione può esigere il versamento anticipato degli emolumenti.