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Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)
del 20 giugno 2014 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 37
1 Ogni cittadino svizzero è, su domanda, svincolato dalla sua cittadinanza se non risiede in Svizzera e possiede o gli è stata assicurata la cittadinanza di un altro Stato. L’articolo 31 si applica per analogia.
2 Lo svincolo è pronunciato dall’autorità del Cantone d’origine.
3 La perdita della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale, e con ciò la perdita della cittadinanza svizzera, avvengono con la notificazione dell’atto di svincolo.