Legge federale
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Art. 39
1 Il Cantone d’origine allestisce un atto di svincolo nel quale sono indicate tutte le persone svincolate. 2 La SEM provvede alla notificazione dell’atto e informa il Cantone dell’avvenuta notificazione. 3 La SEM differisce la notificazione fino a quando non appaia certo che la persona svincolata otterrà la cittadinanza straniera che le è stata assicurata. 4 Se il luogo di residenza della persona svincolata non è noto, lo svincolo può essere pubblicato sul Foglio federale. Siffatta pubblicazione ha gli stessi effetti che la notificazione dell’atto. |