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Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)
del 20 giugno 2014 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 39
1 Il Cantone d’origine allestisce un atto di svincolo nel quale sono indicate tutte le persone svincolate.
2 La SEM provvede alla notificazione dell’atto e informa il Cantone dell’avvenuta notificazione.
3 La SEM differisce la notificazione fino a quando non appaia certo che la persona svincolata otterrà la cittadinanza straniera che le è stata assicurata.
4 Se il luogo di residenza della persona svincolata non è noto, lo svincolo può essere pubblicato sul Foglio federale. Siffatta pubblicazione ha gli stessi effetti che la notificazione dell’atto.