Legge federale
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Art. 44
Per adempiere i suoi compiti conformemente alla presente legge, la SEM può trattare dati personali, compresi i dati che permettono di stabilire se sono adempiute le condizioni d’idoneità del richiedente, e dati personali degni di particolare protezione relativi alle opinioni religiose, alle attività politiche, alla salute, a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo gestisce un sistema d’informazione elettronico in virtù della legge federale del 20 giugno 20036 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo. 5 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 3 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |