Legge federale
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Art. 45
1 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge si comunicano, in singoli casi e su domanda scritta e motivata, i dati di cui necessitano per:
2 Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, in singoli casi e su domanda scritta e motivata, a fornire alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge i dati necessari per l’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1. |