Legge federale
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Art. 51a7
Gli stranieri della terza generazione che, al momento dell’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 della presente legge, hanno almeno 25 anni ma non ancora 35 anni e adempiono le condizioni di cui all’articolo 24a capoverso 1, possono presentare una domanda di naturalizzazione agevolata entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.8 7 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016 (Naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione), in vigore dal 15 feb. 2018 (RU 2018 531; FF 2015 7171201). 8 Correzione della CdR dell’AF del 21 giu. 2019, pubblicata il 9 lug. 2019 (RU 2019 2103). |