Legge federale
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Art. 6
1 Il minorenne svizzero adottato da uno straniero perde la cittadinanza svizzera in seguito all’adozione, se acquisisce per questo fatto la cittadinanza dell’adottante o già la possiede. 2 La cittadinanza svizzera non è persa se, in seguito all’adozione, viene a crearsi o permane anche un rapporto di filiazione con un genitore svizzero. 3 Se l’adozione è revocata, la perdita della cittadinanza svizzera è considerata non intervenuta. |