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Legge federale
sulla cittadinanza svizzera
(Legge sulla cittadinanza, LCit)

del 20 giugno 2014 (Stato 1° settembre 2023)

Art. 9
 

1 La Con­fe­de­ra­zio­ne con­ce­de l’au­to­riz­za­zio­ne di na­tu­ra­liz­za­zio­ne sol­tan­to se al mo­men­to del­la do­man­da il ri­chie­den­te:

a.
è ti­to­la­re di un per­mes­so di do­mi­ci­lio; e
b.
di­mo­stra un sog­gior­no com­ples­si­vo di die­ci an­ni in Sviz­ze­ra di cui tre ne­gli ul­ti­mi cin­que an­ni pre­ce­den­ti il de­po­si­to del­la do­man­da.

2 Nel cal­co­lo del­la du­ra­ta del sog­gior­no di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra b, il tem­po che il ri­chie­den­te ha tra­scor­so in Sviz­ze­ra tra l’8° e il 18° an­no d’età è com­pu­ta­to due vol­te. Tut­ta­via, il sog­gior­no ef­fet­ti­vo de­ve am­mon­ta­re ad al­me­no sei an­ni.