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Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)
del 20 giugno 2014 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 9
1 La Confederazione concede l’autorizzazione di naturalizzazione soltanto se al momento della domanda il richiedente:
a.
è titolare di un permesso di domicilio; e
b.
dimostra un soggiorno complessivo di dieci anni in Svizzera di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda.
2 Nel calcolo della durata del soggiorno di cui al capoverso 1 lettera b, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra l’8° e il 18° anno d’età è computato due volte. Tuttavia, il soggiorno effettivo deve ammontare ad almeno sei anni.