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Legge federale
sulla coercizione di polizia e le misure di polizia
negli ambiti di competenza della Confederazione
(Legge sulla coercizione, LCoe)
del 20 marzo 2008 (Stato 1° gennaio 2018)
Art. 15
Armi
È ammesso l’uso delle seguenti armi:
a.
manganelli e bastoni di difesa;
b.
sostanze irritanti;
c.
armi da fuoco;
d.
dispositivi inabilitanti non letali.