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Legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Legge sulla coercizione, LCoe)
del 20 marzo 2008 (Stato 1° giugno 2022)
Art. 13Forza fisica
Sono vietate le tecniche d’uso della forza fisica che possono pregiudicare notevolmente la salute delle persone interessate, in particolare ostruendone le vie respiratorie.