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Legge federale
sulla coercizione di polizia e le misure di polizia
negli ambiti di competenza della Confederazione
(Legge sulla coercizione, LCoe)

del 20 marzo 2008 (Stato 1° giugno 2022)

Art. 19 Fermo di breve durata

1 Una per­so­na fer­ma­ta per un bre­ve pe­rio­do de­ve:

a.
es­se­re in­for­ma­ta sui mo­ti­vi del fer­mo;
b.
ave­re la pos­si­bi­li­tà di en­tra­re in con­tat­to con le per­so­ne in­ca­ri­ca­te del­la sua sor­ve­glian­za nel ca­so in cui ne­ces­si­tas­se di aiu­to.

2 Il fer­mo può du­ra­re so­lo fin­tan­to che le cir­co­stan­ze lo esi­go­no, ma al mas­si­mo 24 ore.