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Legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Legge sulla coercizione, LCoe)
del 20 marzo 2008 (Stato 1° giugno 2022)
Art. 19Fermo di breve durata
1 Una persona fermata per un breve periodo deve:
a.
essere informata sui motivi del fermo;
b.
avere la possibilità di entrare in contatto con le persone incaricate della sua sorveglianza nel caso in cui necessitasse di aiuto.
2 Il fermo può durare solo fintanto che le circostanze lo esigono, ma al massimo 24 ore.