Legge federale
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Art. 19a Allontanamento e tenuta a distanza 7
Le persone possono essere temporaneamente allontanate o tenute a distanza da un luogo se ciò è necessario per l’esecuzione di una misura di polizia. 7 Introdotto dal n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). |