Legge federale
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Art. 20 Perquisizione e tastamento di persone, visita delle zone intime
1 Una perquisizione che implica un contatto fisico può essere effettuata soltanto da persone del medesimo sesso della persona perquisita. 2 Siffatte perquisizioni non possono essere effettuate in pubblico. 3 I capoversi 1 e 2 non si applicano al tastamento di persone sospettate di portare seco armi od oggetti pericolosi. 4 La visita delle zone intime personali può essere effettuata soltanto da un medico. |