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Legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Legge sulla coercizione, LCoe)
del 20 marzo 2008 (Stato 1° giugno 2022)
Art. 21Sequestro di oggetti
Qualora il sequestro di oggetti non sia retto da disposizioni di una legge speciale, si applica l’articolo 47 della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo.