Legge federale
|
Art. 27 Preparazione del rinvio per via aerea
1 Il rinvio coatto di una persona per via aerea deve essere preparato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze concrete. 2 Sempre che non si comprometta l’esecuzione medesima del rinvio, l’interessato va informato e sentito in anticipo; dev’essergli in particolare data la possibilità di sbrigare o far sbrigare affari personali urgenti prima del rinvio. 3 L’interessato deve essere esaminato da un medico prima della partenza se:
|