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Legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Legge sulla coercizione, LCoe)
del 20 marzo 2008 (Stato 1° giugno 2022)
Art. 27Preparazione del rinvio per via aerea
1 Il rinvio coatto di una persona per via aerea deve essere preparato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze concrete.
2 Sempre che non si comprometta l’esecuzione medesima del rinvio, l’interessato va informato e sentito in anticipo; dev’essergli in particolare data la possibilità di sbrigare o far sbrigare affari personali urgenti prima del rinvio.
3 L’interessato deve essere esaminato da un medico prima della partenza se: