Legge federale
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Art. 21 Perseguimento
1 Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. 2 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria19 persegue e giudica le infrazioni commesse all’atto dell’importazione, del transito e dell’esportazione. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 200520 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200921 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Amministrazione federale delle dogane.22 3 Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 2 e un’infrazione alla legge federale del 16 marzo 201223 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200524 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, alla legge del 20 giugno 201425 sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 196626 sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.27 19 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2014. 20 RS631.0 21 RS 641.20 22 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. 1 alla LF del 16 mar. 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3095; FF 20116219). 23 RS 453 24 RS 455 25 RS 817.0 26 RS 916.40 27 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. alla L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017). |