Legge federale
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Art. 24 Esecuzione da parte della Confederazione 31
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. 31 Nuovo testo giusta in n. 10 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 2000 2145). |