Legge federale
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Art. 3 Principi
1 I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia. Essi tengono conto delle condizioni locali, delle esigenze dell’agricoltura e della protezione della natura. La gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali devono essere assicurate. 2 I Cantoni stabiliscono le premesse per l’autorizzazione di caccia, determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono ad un’efficace sorveglianza. 3 Essi tengono, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale, una statistica dei capi uccisi e degli effettivi delle specie più importanti. 4 Il Consiglio federale designa i mezzi ausiliari proibiti per l’esercizio della caccia. Esso fa allestire una statistica federale della caccia. |