1 Tutti gli animali di cui all’articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette).
2 I Cantoni possono, previo consenso dell’Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio federale)5, prevedere l’abbattimento di animali protetti se necessario per la protezione del biotopo o per la conservazione della diversità delle specie. Il Consiglio federale stabilisce le specie cui questa norma è applicabile.
3 Gli stambecchi possono essere cacciati dal 1° settembre al 30 novembre a scopo di regolazione degli effettivi. I Cantoni presentano ogni anno al Dipartimento, per approvazione, una pianificazione degli abbattimenti. Il Consiglio federale emana le relative prescrizioni.
4 I Cantoni provvedono a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli uccelli selvatici.
5 Essi disciplinano segnatamente la protezione dei giovani animali e delle loro madri durante i periodi di caccia e degli uccelli adulti, durante il periodo della cova.
6 Nella pianificazione ed esecuzione di costruzioni e impianti che possono pregiudicare la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, la Confederazione consulta i Cantoni. Per progetti che pregiudicano zone protette d’importanza internazionale o nazionale, dev’essere chiesto il preavviso dell’Ufficio federale.
5 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 20044937).