Legge federale
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Art. 20 Ritiro e diniego dell’autorizzazione di caccia
1 Chi ha un’autorizzazione di caccia ne può essere privato dal giudice per uno sino a dieci anni se:
1bis La misura può essere ordinata anche in caso di incapacità o scemata imputabilità dell’autore secondo l’articolo 19 capoversi 1 e 2 del Codice penale24.25 2 Il ritiro dell’autorizzazione vale per tutta la Svizzera. 3 I Cantoni possono prevedere altri motivi di ritiro o diniego dell’autorizzazione di caccia. Le pertinenti disposizioni amministrative valgono unicamente per il Cantone di cui si tratta. 23 Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345). 25 Introdotto dal n. I 12 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345). |