1 Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d’importanza internazionale.
2 Esso delimita, d’intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo, d’interesse nazionale.
3 Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite con bandite equivalenti soltanto d’intesa con il Consiglio federale.
4 I Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli.
5 Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l’abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati.
6 Il Consiglio federale emana disposizioni per la tutela delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d’importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aree nonché aiuti finanziari per le spese legate alle misure di conservazione delle specie e degli spazi vitali in tali riserve e aree nonché in quelle di cui al capoverso 4.10