Legge federale
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Art. 11a Corridoi faunistici di importanza interregionale 11
1 D’intesa con i Cantoni, il Consiglio federale designa corridoi faunistici di importanza interregionale; questi servono a collegare tra di loro gli spazi vitali delle popolazioni di fauna selvatica su una vasta parte del territorio. 2 Nell’ambito delle rispettive competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono ad assicurare l’integrità e la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza interregionale. 3 Sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per i provvedimenti volti ad assicurare la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza interregionale. L’importo dell’indennità dipende dall’estensione dei provvedimenti e dalla necessità di risanamento dei corridoi. 11 Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). |