Legge federale
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Art. 14
1 La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione, con particolare riguardo ai grandi predatori e alla coabitazione con questi ultimi.24 2 Essi disciplinano la formazione e la formazione continua degli organi di protezione della selvaggina e dei cacciatori. La Confederazione tiene corsi per la formazione continua complementare degli organi di protezione della selvaggina delle zone federali protette.25 3 La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per questo scopo, l’Ufficio federale può consentire deroghe alle disposizioni della presente legge concernenti gli animali protetti. Per le deroghe riguardanti gli animali cacciabili sono competenti i Cantoni. 4 La Confederazione gestisce il Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica. Promuove l’informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni d’importanza nazionale al servizio della formazione, della ricerca o della consulenza.26 4bis In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione rileva, predisponendo inoltre la relativa documentazione, gli effettivi dei grandi predatori, il loro ruolo nell’ecosistema e i danni da questi direttamente o indirettamente provocati; informa il pubblico a questo riguardo.27 5 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici. 24 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). 25 Nuovo testo giusta l’all. n. 43 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). 26 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). 27 Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). |