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Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)
Art. 16Assicurazione
1 Chi è titolare di un’autorizzazione di caccia deve concludere un’assicurazione per la responsabilità civile. Il Consiglio federale stabilisce la somma minima di copertura.
2 Il danneggiato può intentare direttamente l’azione contro l’assicuratore per l’ammontare della somma assicurata.
3 Le eccezioni derivanti dal contratto d’assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 190829 sul contratto d’assicurazione non sono opponibili al danneggiato.
4 L’assicuratore ha un diritto di regresso contro lo stipulante o l’assicurato nella misura in cui egli potrebbe negare o ridurre la sua prestazione secondo il contratto d’assicurazione o la legge federale sul contratto d’assicurazione.