Legge federale
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Art. 18 Contravvenzioni
1 È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:32
2 Il tentativo e la complicità sono punibili. 3 Se, nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a-g, l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. 4 Chiunque, durante la caccia, non reca seco i documenti prescritti o si rifiuta di esibirli agli organi di sorveglianza competenti è punito con la multa. 5 I Cantoni possono reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale. 32 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). 33 Introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). |
