Legge federale
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Art. 22 Obbligo di comunicazione 46
1 Ogni ritiro dell’autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all’Ufficio federale. 2 L’Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l’autorizzazione è stata ritirata; questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell’autorizzazione sul loro territorio. 3 L’Ufficio federale può conservare tali dati personali. Una volta scaduto il termine per il ritiro dell’autorizzazione di caccia, li cancella e distrugge le relative decisioni cantonali.47 Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici. 46 Nuovo testo giusta la cifra VIII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979). 47 Nuovo testo del primo e secondo per. giusta il 1 n. dell’all. II 87 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |