Legge federale
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Art. 24 Esecuzione da parte della Confederazione 50
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. 50 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 2000 2145). |