Legge federale
|
|
Art. 25 Esecuzione da parte dei Cantoni 51
1 L’esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni sotto la sorveglianza della Confederazione: Essi rilasciano tutte le autorizzazioni che non competono a un’autorità federale in virtù della presente legge. 2 Le disposizioni cantonali d’esecuzione concernenti la proroga del periodo di protezione, la restrizione della lista delle specie cacciabili (art. 5 cpv. 4), la protezione degli animali contro i disturbi (art. 7 cpv. 4), la protezione dei giovani animali, delle loro madri e degli uccelli adulti (art. 7 cpv. 5), come anche le misure di autodifesa (art. 12 cpv. 3) devono essere approvate dalla Confederazione52. 3 Tutti gli atti normativi cantonali concernenti la caccia devono essere comunicati all’Ufficio federale prima della loro entrata in vigore. 51 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 2000 2145). 52Espr. modificata dalla cifra III della LF del 15 dic. 1989 conc. l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149). |
