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Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)
Art. 26Diritto di perquisizione e di sequestro
I Cantoni disciplinano il diritto di perquisire i locali e gli impianti e di sequestrare oggetti al fine di garantire l’esecuzione della presente legge. Essi conferiscono alle persone incaricate dell’esecuzione la qualità di funzionari della polizia giudiziaria.