Legge federale
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Art. 3 Principi
1 I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia secondo i principi della sostenibilità e, per quanto necessario, coordinano reciprocamente la pianificazione. Tengono conto delle condizioni locali, nonché delle esigenze dell’agricoltura, della protezione della natura, della protezione degli animali e della salute animale. La regolazione degli effettivi di fauna selvatica è impostata in modo da assicurare la gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali e da poter evitare danni importanti alle colture alimentari.4 2 I Cantoni stabiliscono le premesse per l’autorizzazione di caccia, determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono ad un’efficace sorveglianza. 3 Essi tengono, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale, una statistica dei capi uccisi e degli effettivi delle specie più importanti. 4 Il Consiglio federale designa i mezzi ausiliari proibiti per l’esercizio della caccia. Esso fa allestire una statistica federale della caccia. 4 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). |