Legge federale
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Art. 4 Autorizzazione di caccia
1 Chiunque voglia cacciare deve avere un’autorizzazione del Cantone. 2 L’autorizzazione è rilasciata a chi abbia dimostrato, in un esame stabilito dal Cantone, di possedere le conoscenze necessarie. 3 I Cantoni possono rilasciare a persone che si preparano all’esame e a cacciatori ospiti un’autorizzazione di caccia limitata ad alcuni giorni. |
