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Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)
Art. 4Autorizzazione di caccia
1 Chiunque voglia cacciare deve avere un’autorizzazione del Cantone.
2 L’autorizzazione è rilasciata a chi abbia dimostrato, in un esame stabilito dal Cantone, di possedere le conoscenze necessarie.
3 I Cantoni possono rilasciare a persone che si preparano all’esame e a cacciatori ospiti un’autorizzazione di caccia limitata ad alcuni giorni.