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Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)
Art. 6Messa in libertà di selvaggina
1 I Cantoni possono mettere in libertà selvaggina soltanto se è assicurato un biotopo adeguato ed è garantita una protezione sufficiente.
2 Non possono essere messi in libertà animali che causano danni ingenti o minacciano la diversità delle specie indigene. Il Consiglio federale designa tali animali.