Legge federale
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Art. 7a Regolazione degli effettivi di stambecchi e lupi e finanziamento delle misure 8
1 Previo consenso dell’Ufficio federale, i Cantoni possono prevedere una regolazione degli effettivi di:
2 Tali regolazioni non devono mettere in pericolo l’effettivo della popolazione e devono essere necessarie per:
3 Sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni aiuti finanziari globali per le spese di vigilanza e di attuazione delle misure di gestione delle specie di cui al capoverso 1. 8 Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023, tranne il cpv. 3, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11FF 2022 1925, 2104). |
