Legge federale
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Art. 8 Protezione degli animali selvatici 9
1 I titolari di un’autorizzazione di caccia che hanno ferito, o hanno il dubbio di aver ferito, un animale selvatico durante la caccia, provvedono alla sua ricerca tempestiva e a regola d’arte. I Cantoni disciplinano i dettagli. 2 I guardacaccia e i badatori possono abbattere in ogni momento gli animali feriti o ammalati. I Cantoni possono permettere ai titolari di un’autorizzazione di caccia di abbattere in ogni momento gli animali di specie cacciabili feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all’autorità cantonale della caccia. 3 Per prevenire gli incidenti con gli animali selvatici e assicurare la permeabilità del paesaggio per questi ultimi, in particolare nei corridoi faunistici di importanza interregionale di cui all’articolo 11a, i Cantoni disciplinano la costruzione e la manutenzione a regola d’arte delle recinzioni. 9 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). |
