Legge federale
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Art. 43 Decisione di entrata nel merito ed esecuzione
1 L’Ufficio centrale esamina la richiesta e prende con motivazione sommaria una decisione non impugnabile di entrata nel merito. Designa l’autorità federale o il Cantone competente per l’esecuzione e ordina gli atti ammissibili nell’ambito della cooperazione. 2 Qualora l’esecuzione immediata dovesse nuocere al corretto svolgimento di inchieste o di un perseguimento penale in corso in Svizzera nell’ambito di una causa diversa da quella cui si riferisce la richiesta, l’Ufficio centrale può rinviare l’esecuzione per un lasso di tempo stabilito d’intesa con la Corte. |