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Art. 19 Obbligo d'informare
1Gli organi competenti dei Cantoni possono chiedere informazioni e esigere documenti in quanto necessario per l'accertamento dei fatti. 2Sottostanno all'obbligo d'informare:
3L'obbligo d'informare decade se la deposizione può essere rifiutata giusta l'articolo 42 della legge del 4 dicembre 19472 di procedura civile federale. 4Rimangono salve le disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20073 e le disposizioni cantonali di procedura amministrativa.4 1 Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). |