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Art. 27 Perseguimento penale
1Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. 2Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione e al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca1, in copia integrale, immediatamente e gratuitamente, tutte le sentenze, tutti i decreti penali e tutte le decisioni di non doversi procedere.2 1 Nuova espr. giusta il n. I 5 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). |