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Art. 4 Incitamento a violare o a rescindere un contratto
Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:
1 Abrogata dal n. 1 dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189). |