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Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione 29
1 Le azioni previste nell’articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. 2 Le azioni previste nell’articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da:30
3 Le azioni previste nell’articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l’interesse pubblico, segnatamente se:
4 Qualora sia necessario per tutelare l’interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l’opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l’interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate.33 5 In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell’articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 198734 sul diritto internazionale privato.35 29 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). 30Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). 31Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). 32 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). 33 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). 35 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). |