Art. 16 Obbligo d’indicare i prezzi
1 Per le merci offerte in vendita ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salvo le eccezioni previste dal Consiglio federale.41 Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale. 2 Il Consiglio federale disciplina l’indicazione dei prezzi e delle mance. 3 ...42 41 Nuovo testo giusta l’art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 20126235; FF 2010 7073). 42 Abrogato dall’art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 20126235; FF 2010 7073). |