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Art. 26a Revoca e blocco di nomi di dominio e di numeri di telefono 60
1 Se un nome di dominio o un numero di telefono è stato utilizzato per commettere un atto punibile secondo l’articolo 23 in combinato disposto con l’articolo 3 o secondo l’articolo 24, e se è necessario per impedire nuove infrazioni, il pubblico ministero o il giudice può, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordinare le misure seguenti:
2 L’autorità che dirige il procedimento può ordinare il blocco provvisorio del nome di dominio o del numero di telefono sino al termine del procedimento penale. 60 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |