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Art. 4a Corruzione attiva e passiva 22
1 Agisce in modo sleale chiunque:
2 Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali. 22 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189). 23 Correzione della CdR dell’AF del 10 dic. 2015, pubblicata il 31 dic. 2015 (RU 2015 5999). |