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Art. 16a Indicazione del prezzo unitario per merci e servizi misurabili 44
1 Per merci e servizi misurabili offerti in vendita ai consumatori devono essere indicati la quantità e il prezzo, nonché il prezzo unitario per permettere di fare confronti. 2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni, la cui osservanza esonera dall’obbligo d’indicare il prezzo unitario. 44 Introdotto dall’art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 20126235; FF 2010 7073). |