|
|
|
Art. 22 Comunicazione di dati
1 Nell’ambito della collaborazione prevista all’articolo 21, le autorità federali preposte all’esecuzione della presente legge possono comunicare ad autorità estere e a organizzazioni o enti internazionali i dati concernenti persone e atti, e segnatamente:
2 Esse possono comunicare i dati se i destinatari garantiscono la reciprocità e assicurano di trattare i dati unicamente per combattere le pratiche d’affari sleali. Per il rimanente si applicano gli articoli 16 e 17 della legge federale del 25 settembre 202050 sulla protezione dei dati.51 3 Se il destinatario dei dati è un’organizzazione internazionale o un ente internazionale, i dati possono essere comunicati anche in assenza di reciprocità. 51 Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 23 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). BGE
84 IV 39 () from 24. Januar 1958
Regeste: Art. 22 UWG. Die §§ 1 und 2 des zürcherischen Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb im Handels- und Gewerbebetrieb vom 29. Januar 1911 sind insoweit nicht mehr anwendbar, als eine unter dieses Gesetz fallende Handlung gleichzeitig nach Art. 13 UWG strafbar ist.
115 IA 120 () from 3. Juli 1989
Regeste: Art. 4 BV (materielle Rechtsverweigerung). Auslegung einer Gesetzesbestimmung gegen den klaren Wortlaut ("Zufällige Vorteile", deren Gewährung nach dem Walliser Gesetz über die Handelspolizei verboten ist). |
