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Art. 22 Comunicazione di dati
1 Nell’ambito della collaborazione prevista all’articolo 21, le autorità federali preposte all’esecuzione della presente legge possono comunicare ad autorità estere e a organizzazioni o enti internazionali i dati concernenti persone e atti, e segnatamente:
2 Esse possono comunicare i dati se i destinatari garantiscono la reciprocità e assicurano di trattare i dati unicamente per combattere le pratiche d’affari sleali. Per il rimanente si applicano gli articoli 16 e 17 della legge federale del 25 settembre 202050 sulla protezione dei dati.51 3 Se il destinatario dei dati è un’organizzazione internazionale o un ente internazionale, i dati possono essere comunicati anche in assenza di reciprocità. 51 Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 23 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |